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Obbligatorietà della Partita IVA

 
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vittarco
Yoda


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MessaggioInviato: Mar Giu 02, 2009 12:06 am    Oggetto: Obbligatorietà della Partita IVA Rispondi citando

Dall'incontro organizzato dal Comitato Regione Lombardia Sabato 30 Maggio a Milano relativo alle problematiche fiscali delel Associazioni Diletantistiche Fitarco, il relatore Rag. Fausto Pennestrì, presidente del collegio dei Revisori dei Conti FITARCO ha evidenziato che esiste l'OBBLIGO per le società di riportare la partita IVA sul proprio sito internet.
Attenzione, questo configura l'OBBLIGO di aprire la partita IVA, anche in assenza di attività commerciale, non bastando per adempiere a detta imposizione apporre il solo codice fiscale.

Questa, francamente, proprio non la sapevo... e come me non lo sapeva nessuno degli intervenuti...
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ricfranz
Darth Wader


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MessaggioInviato: Mar Giu 02, 2009 9:11 am    Oggetto: Rispondi citando

Posto che la notizia sia confermata, l'obbligo sarebbe relativo al fatto di avere un sito internet, o di essere una Società Sportiva Dilettantistica?
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ricfranz
Darth Wader


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MessaggioInviato: Mar Giu 02, 2009 9:50 am    Oggetto: Rispondi citando

Per quello che si è sempre saputo, l'obbligo di partita IVA sussiste per le "IMPRESE" commerciali.

Imprenditore è colui che esercita una attività economica al fine di vendere, scambiare o produrre beni o servizi: non mi pare sia il caso della ASD, a meno che:
- svolga attività od eroghi servizi nei confronti di terzi non associati
- Somministri pasti (anche agli associati)
- Venda agli associati prodotti acquistati per la rivendita (tute, maglie, scarpe) in modo continuativo.
- Ricavi proventi da pubblicità commerciale (sponsor, cartelloni, ecc.)

In questo documento è chiarita la non obbligatorietà della partita IVA se non si svolge attività commerciale: http://www.pogas.it/cms-upload/fisco-e-sport-per-sito.pdf
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ricfranz
Darth Wader


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MessaggioInviato: Mar Giu 02, 2009 6:49 pm    Oggetto: Rispondi citando

Mi viene segnalato che l'obbligo deriverebbe da quanto previsto dall’articolo 35del DPR 633/1972 come modificato dall’articolo 2 del DPR 404/2001 e riportato qui di seguito.

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da
altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.


Di fatto, in Italia, tutti i soggetti che dispongono di una partita iva devono pubblicarla nell’homepage del sito. Pena: sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro. Chi è soggetto al regime iva viene dotato di partita iva, quindi chi ha partita iva è soggetto al regime iva (sembra uno scioglilingua, ma è così). Quindi chi possiede una partita iva la DEVE pubblicarla nell’homepage sito, in ottemperanza all’articolo 2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001 che modifica il Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, in particolare il primo comma dell’articolo 35, che recita

[...] un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.


Secondo me, è vero che che chi ha una partita IVA deve pubblicarne il numero sulla Home page, ma nessuno dice che chi ha una home page deve avere una partita IVA.

L'art.5 comma 5 del Dpr. n.633 del 26 ottobre 1972, dice:

5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

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