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revisione: 07/08/05
Aggiornamento:
15 Dicembre 2004
Edizione:
4 Gennaio 2005
Articolo 1
COSTITUZIONE
E' costituita in Gallarate in data 3 Dicembre 1972 una libera
Associazione a norma dell’art. 36 C.C. senza fini di lucro a nome:
C.A.M. - COMPAGNIA ARCIERI MONICA
La Associazione ha come scopo sociale la pratica e la
diffusione del Tiro con l’Arco a livello dilettantistico, come precisato
nell’articolo 4.
Articolo 2
DENOMINAZIONE
La Società cessa in data 31 Marzo 2001 di utilizzare per gli
scopi sociali la denominazione SPORT ARCO E FRECCE - C.A.M. (assunta in data 18
Luglio 1991).
Da tale data, la denominazione ufficiale da utilizzare per
tutti gli scopi sociali ritorna ad essere quella dell' Articolo 1
Denominazioni utilizzabili ma non sostituenti la
denominazione dell'Articolo 1 potranno anche essere
·
C.A.M.
·
ARCIERI MONICA
·
SPORT ARCO E
FRECCE - ARCIERI MONICA
·
SPORT ARCO E
FRECCE - C.A.M.
·
SPORT ARCO E
FRECCE
·
ARCO E FRECCE
Articolo 3
COLORI SOCIALI - ANNO
SOCIALE
I colori sociali sono il BIANCO ed il VERDE.
L’anno sociale inizia il 1 Ottobre e termina il 30
Settembre dell'anno solare successivo.
Articolo 4
SCOPI SOCIALI
L'Associazione si propone i seguenti scopi:
A)
Praticare lo Sport del Tiro con l'Arco a livello dilettantistico
B)
Promuovere e favorire, con azioni di propaganda ed iniziative di
formazione, lo sviluppo e la diffusione del Tiro con l'Arco a livello
dilettantistico.
L'Associazione svolge principalmente la propria attività
nell'ambito delle norme generali della FITARCO - FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO
CON L'ARCO e del CONI, i cui Regolamenti e Statuti si intendono accettati da
tutti i soci. L'associazione può anche aderire ad altre Federazioni Nazionali
ed Internazionali, purché queste non operino in contrasto con le direttive del
CIO - Comitato Internazionale Olimpico, della FITARCO e del CONI
Articolo 5.
SOCI
La Associazione ammette le seguenti categorie di Soci:
A) SOCI ORDINARI
La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce su richiesta
scritta e dietro pagamento della quota di iscrizione stabilita per l'anno in
corso ed è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari hanno il diritto ad usufruire degli impianti
sportivi della Società, entro i limiti stabiliti dai Regolamenti, nonché a
partecipare a qualsiasi gara o concorso nell'ambito della FITARCO,
compatibilmente con le norme della stessa, o della Società, vestendo la divisa
con i colori sociali.
B) ASPIRANTI SOCI
Sono Aspiranti Soci coloro che richiedono l'iscrizione alla
Società per la prima volta.
L'Aspirante Socio diviene tale su richiesta scritta e dietro
pagamento della quota di iscrizione stabilita per l'anno in corso.
L'Aspirante Socio sarà confermato Socio Ordinario al termine
di un periodo di tirocinio di mesi tre, salvo eventuale dispensa a discrezione
del Consiglio Direttivo.
Durante il periodo di tirocinio il richiedente dovrà
frequentare la Società, potrà fruire degli impianti sportivi e partecipare
alle sole gare e concorsi nell'ambito dell'Associazione, senza indossare la
divisa con i colori sociali; potrà presenziare alle riunioni, prendendo parte
alla vita della Società ed assistendo a tutti i suoi atti. Il periodo di tirocinio deve permettere una più approfondita
conoscenza delle nobili tradizioni che sono il vero spirito dell'arciere,
tradizioni che la Società intende custodire e diffondere nella loro intera
essenza, nella forma e nel profondo valore.
L'aspirante dovrà dimostrare sicura moralità, profondo
senso di lealtà e cameratismo verso i compagni di squadra, dedizione agli
intenti che la: Società si prefigge.
L'Aspirante non avrà in nessun caso diritto al voto, come
pure non avrà alcun diritto al rimborso della quota associativa nel caso la sua
iscrizione come Socio Ordinario venga respinta dal Consiglio Direttivo al
termine del periodo di tirocinio.
C) SOCI BENEMERITI
Sono Soci Benemeriti coloro che ne abbiano ricevuto la
qualifica per voto unanime del Consiglio direttivo per meriti speciali.
D) SOCI ONORARI
L'Associazione può conferire la qualifica di Socio Onorario
a persone od Enti, per voto unanime del Consiglio Direttivo.
E) SOCI SOSTENITORI
Divengono Soci Sostenitori le persone o gli Enti che versano
una libera quota di iscrizione o sostengono materialmente la Compagnia nella sua
attività
Il Socio Sostenitore gode di tutti i diritti del Socio
Ordinario, con l'esclusione della utilizzazione delle attrezzature sportive
della società e della partecipazione alle attività sportive in qualità di
concorrente.
Il Socio Sostenitore persona fisica gode del diritto di voto
solo nel caso in cui la quota da lui versata sia al minimo equivalente a quella
dei Soci Ordinari.
F) SOCI ADERENTI
La qualifica di Socio Aderente si acquisisce su richiesta
scritta e dietro pagamento della specifica quota di iscrizione stabilita per
l'anno in corso, ed è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio
Direttivo.
I Soci Aderenti non hanno il diritto ad usufruire degli
impianti sportivi della Società, ma possono partecipare a qualsiasi gara o
concorso nell'ambito della FITARCO, compatibilmente con le norme della stessa, o
della Società vestendo la divisa con i colori sociali.
Il Socio Aderente gode del diritto di voto solo nel caso in
cui la quota da lui versata sia equivalente a quella dei Soci Ordinari.
Ogni Socio della COMPAGNIA ARCIERI MONICA, con la possibile
eccezione dei Soci Onorari e dei Soci non persone fisiche, deve anche essere
tesserato FITARCO ed è tenuto al versamento della relativa quota di iscrizione
per l'anno in corso, che non è in alcun caso inclusa in quella alla
Associazione.
Articolo 6.
PERDITA DELLA QUALIFICA
DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde:
A) Per volontaria recessione. Il Socio che intende recedere
è tenuto a darne comunicazione scritta alla Società; la cessazione ha effetto
dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del Socio, ma Il Socio
è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso,
qualora non ancora versata e di ogni eventuale ulteriore ammontare dovuto alla
società
B) Per radiazione per gravi motivi disciplinari,
su proposta del Collegio dei
Probi Viri e delibera unanime del Consiglio Direttivo
C) Per mancato pagamento della quota di iscrizione o
comunicazione scritta sulla volontà di rinnovo, oltre il termine di gg. 15
dalla fine dell’anno sociale precedente.
Articolo 7.
ORGANI DELLA
ASSOCIAZIONE
Gli organi della Associazione sono:
·
L'Assemblea dei
Soci
·
Il Consiglio
Direttivo
·
Il Collegio dei
Probi Viri
·
Il Presidente
Articolo 8.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria,
rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità
con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o
dissenzienti.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro
il mese di Marzo.
L'Assemblea Straordinaria si riunisce su invito del Consiglio
Direttivo, o quando un numero di soci rappresentanti almeno un terzo dei voti
validi ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo stesso.
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata
mediante avviso scritto che dovrà essere inviato ai Soci almeno dieci giorni
prima della data della convocazione.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno dei voti validi per l'anno in corso.
Nel caso che l'Assemblea non potesse validamente costituirsi per mancanza
del numero legale dei Soci presenti sarà
indetta una nuova convocazione entro le 24 ore ed in tale caso l'Assemblea sarà
valida qualunque sia il numero dei voti validi presenti. Le delibere dell’
assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti validi.
I voti possono essere espressi, oltre che per partecipazione
diretta alla Assemblea, anche per Delega; ogni Socio non può rappresentare per
delega più di due altri Soci.
Per la validità delle deliberazioni della Assemblea
Straordinaria è necessario che la maggioranza raggiunta rappresenti almeno la
metà più uno dei voti validi
presenti. Qualora tale maggioranza non si verificasse, potrà essere indetto un
referendum per corrispondenza, con le stesse modalità di deliberazione della
Assemblea Straordinaria medesima.
Saranno ritenuti validi i voti espressi e pervenuti entro
venti giorni dall'invio della scheda di votazione.
Alla Assemblea Ordinaria competono:
·
L'approvazione
del bilancio finanziario dell'anno precedente alla stessa e della relazione
annuale del Consiglio Direttivo.
·
L'approvazione
del bilancio preventivo per l'anno in corso.
·
Le deliberazioni
sulle questioni poste all'ordine del giorno.
·
L'elezione del
Membri Ordinari del Consiglio Direttivo, negli anni di scadenza del mandato
precedente.
·
L'elezione del
Collegio dei Probi Viri, negli anni di scadenza del mandato precedente.
·
L'elezione del
Presidente, negli anni di scadenza del mandato precedente.
·
L’elezione dei
Rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti della Società, secondo quanto
definito dalle norme FITARCO. Per le due rappresentanze, votano esclusivamente
gli appartenenti alla categoria e la durata della carica è annuale.
·
Alla Assemblea Straordinaria competono:
·
Le modifiche allo
Statuto.
·
Lo scioglimento
della Associazione.
·
L'elezione del
Presidente nel caso di dimissioni del precedente prima della scadenza del
mandato.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, il quale è
coadiuvato dal Segretario Generale.
Articolo 9.
VOTAZIONI IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di voto i Soci Benemeriti ed i Soci Ordinari in
regola con i termini di iscrizione per l'anno in corso ed aventi compiuto il
diciottesimo anno di età alla data dell'Assemblea. Hanno pure diritto al voto i Soci Sostenitori persone fisiche
e Aderenti maggiorenni la cui quota di iscrizione sia al minimo uguale a
quella dei Soci Ordinari.
Le votazioni in Assemblea avvengono generalmente per alzata
di mano o per appello nominale; le votazioni elettive avvengono a scrutinio
segreto.
Nelle votazioni elettive, ciascun Socio avente diritto al
voto potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da
eleggere.
Articolo 10.
SEZIONI
Su specifica delibera unanime del Consiglio Direttivo, gruppi
di Soci che ne facciano esplicita richiesta possono essere autorizzati alla
costituzione di una Sezione.
Una Sezione è genericamente definita come un centro di
attività della Associazione a gestione separata, per motivi principalmente
logistici.
I Soci aderenti alla Sezione eleggono in una loro Assemblea
convocata secondo le Modalità della Assemblea Ordinaria un Presidente, un
Segretario ed un Tesoriere, che durano in carica due anni o comunque fino alla
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in essere. Le citate cariche
elettive della sezione devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Ogni modifica alla struttura o esistenza della Sezione, una
volta costituita, sono materia di una specifica Assemblea Straordinaria dei Soci
della Sezione.
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della
Società per quanto concerne le attività della Sezione Stessa, e rende atto del
suo operato al Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento di una Sezione per essere valido deve essere
ratificato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può procedere allo scioglimento
d'ufficio di una Sezione solo per gravissimi motivi, sentito il parere del
Collegio dei Probi Viri.
Le Sezioni operano secondo i Regolamenti definiti dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 11
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dai Membri Ordinari, da
quelli di Diritto e
da quelli Cooptati.
I Membri Ordinari del Consiglio Direttivo vengono eletti
democraticamente dalla Assemblea Ordinaria dei soci e durano in carica due anni.
Il numero dei Membri Ordinari del Consiglio Direttivo da eleggere è il
10% (dieci percento) del numero dei Soci Ordinari, Benemeriti e Sostenitori
tesserati per l'anno precedente arrotondato alla unità superiore, e non sarà
comunque mai inferiore a due e superiore ad sette.
Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e ne presiede
le riunioni. Fanno pure parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti
delle Sezioni, che perdono però tale diritto in caso di scioglimento della loro
Sezione.
Durante il proprio mandato il Consiglio Direttivo può
Cooptare fino ad un massimo di tre membri. dietro delibera specifica unanime del
Consiglio Direttivo stesso.
I Membri Cooptati rimangono in carica in coincidenza con il
mandato dei Membri Ordinari.
Ogni membro del Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno
diritto ad un voto.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I Consiglio si riunisce normalmente ogni tre mesi e tutte le
volte che il Presidente o almeno tre membri ne facciano richiesta.
Il Consiglio non può ritenersi validamente riunito se non è
presente all'ora fissata almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri
regolarmente convocati.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a firma
del Presidente.
I posti di Consigliere eletto che si rendessero vacanti
verranno coperti da quei Soci che nella votazione elettiva dell'Assemblea
abbiano raggiunto il maggior numero di voti dopo gli eletti, o in mancanza di
questi, tramite cooptazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Segretario
Generale, ed elegge inoltre il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire la carica di
Vice Presidente ad uno o più dei suoi membri, per scopi di rappresentanza.
Al Consiglio Direttivo competono l'esame e la accettazione
delle domande dei nuovi Soci, la redazione dei Regolamenti e l'attuazione degli
scopi della
Associazione; perciò spetta al Consiglio Direttivo la
formulazione del programma finanziario dell'Associazione, nonché la fissazione
delle quote associative.
Articolo 12
IL COLLEGIO DEI PROBI
VIRI
Il Collegio dei Probi Viri è l’Organo di Giustizia della
Associazione.
Ad esso competono i giudizi sulle violazioni dello Statuto e
dei Regolamenti da parte dei Soci.
Il giudizio del collegio dei Probi Viri è inappellabile, ed
al Collegio spetta pure la
determinazione delle sanzioni da applicare
che possono, nei casi gravi,
comportare anche la radiazione.
La radiazione, se comminata, deve essere ratificata
all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre Soci Ordinari,
Benemeriti , Sostenitori od Aderenti, aventi compiuto il ventunesimo anno di età
alla data dell'Assemblea Elettiva. Vengono eletti a scrutinio segreto dalla
Assemblea Ordinaria e durano in carica due anni. I posti che si rendessero vacanti verranno coperti da quei
soci che nella votazione elettiva abbiano ricevuto il maggior numero di voti
dopo gli eletti.
Articolo 13
IL PRESIDENTE
Il Presidente viene democraticamente eletto dalla Assemblea
Ordinaria dei soci e dura in carica quattro anni. Al presidente spettano tutti i rapporti di rappresentanza con
Enti o Federazioni italiane ed estere ed ogni azione inerente allo sviluppo
della Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo
Egli presiede le Assemblee dei soci ed il Consiglio Direttivo,
ha la rappresentanza legale della Associazione per gli atti di Ordinaria
Amministrazione nonché per quelli di Straordinaria Amministrazione, che
esercita previa autorizzazione del Consiglio.
Le dimissioni del Presidente per divenire effettive devono
essere accettate in blocco dal Consiglio. Nel
caso di dimissioni del Presidente, sarà compito di una Assemblea Straordinaria
appositamente indetta eleggere un nuovo Presidente, che resterà in carica fino
alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario.
Articolo 14.
IL TESORIERE
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo nella sua
prima riunione e può anche essere un Socio Ordinario, Benemerito, Sostenitore o
Aderente. Il Tesoriere resta in carica due anni, ed ha il compito di gestire le
finanze dell’Associazione, stilarne i bilanci e controllarne le spese in
funzione degli stessi. La carica di
Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario Generale o di Consigliere, ma
non con quella di Presidente.
Articolo 15.
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi membri nella sua prima riunione ed è Delegato alla Ordinaria
Amministrazione della Società, che esercita in accordo con il Presidente, ed ai
rapporti epistolari con i soci, con la FITARCO e con altre Associazioni per la
pratica del Tiro con l'Arco italiane ed estere. Può essere incaricato, per delega del Consiglio direttivo o
del Presidente, anche di atti di Straordinaria Amministrazione. Il Segretario
Generale rende atto del suo operato al Consiglio Direttivo.
Articolo 16.
STAMPA E PROPAGANDA
L'addetto stampa e propaganda viene nominato dal Consiglio
Direttivo e può anche essere un Socio Ordinario, Benemerito, Aderente o
Sostenitore.
Egli deve sempre sottoporre il suo operato al Consiglio
Direttivo.
Articolo 17
ENTRATE A FONDO COMUNE
Le entrate della Associazione comprendono le quote dei Soci
stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, i proventi di iniziative varie ed
eventuali donazioni a favore dell'Associazione.
Le eventuali eccedenze di attività sulle passività di
bilancio andranno a costituire un fondo comune della Associazione, del quale non
potrà essere chiesta la divisione dai singoli Soci durante la vita
dell'Associazione, nè di esso potrà essere pretesa una quota in caso di
recesso o di radiazione.
Nel caso specificatamente autorizzato dal Consiglio Direttivo
che una sezione abbia autonomia amministrativa, le eccedenze di detta sezione
costituiscono fondo comune della Sezione stessa, che verrà conglobato nel fondo
comune della Associazione in caso di scioglimento della Sezione.
Articolo 18.
BILANCIO
Entro il mese di Marzo di ciascun anno verrà preparato, a
cura del Tesoriere, il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente ed il
bilancio preventivo dell'anno in corso.
I bilanci saranno corredati dalla relazione del Presidente.
I bilanci delle Sezioni con autonomia amministrativa,
preparati a cura del Tesoriere della Sezione, verranno consolidati con i
relativi bilanci della Associazione.
Articolo 19
LIBRI SOCIALI
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Collegio dei
Probi Viri e del Consiglio Direttivo saranno trascritte su libri separati, anche
a fogli mobili, ma con pagine siglate a cura di un membro del Consiglio a ciò
delegato o da parte del Segretario
Generale.
Articolo 20.
MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto può essere modificato solo da una
Assemblea Straordinaria convocata su proposta del Consiglio Direttivo o di
almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
Articolo 21.
DURATA DELLA
ASSOCIAZIONE
La durata della Associazione è a tempo indeterminato. Lo
scioglimento della Associazione può essere deliberato solo all'unanimità da
una Assemblea Straordinaria appositamente convocata.In caso di scioglimento,
la Assemblea che lo avrà deliberato designerà tre membri con
l’incarico della liquidazione dei beni della Associazione.
L'eventuale attivo netto di bilancio ed il fondo comune
saranno devoluti a fini
Sportivi che delibererà l'Assemblea stessa, tra quelli
consentiti dalla Legge.
Articolo 22
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le
norme del Codice Civile, generali e speciali.
Il presente statuto si intende accettato incondizionatamente
da ogni Socio; per il solo fatto di aver ottenuto tale qualifica.
Redatto per la prima volta in Gallarate, li 3 DICEMBRE 1972.
Versione 24 Dicembre 2004 emendata secondo gli aggiornamenti
approvati dalle Assemblee Straordinarie
6 MARZO 1977
18 DICEMBRE 1977
7 DICEMBRE 1979
18 LUGLIO 1991
31 MARZO 2001
7 FEBBRAIO 2004
e Consiglio Direttivo 15 DICEMBRE 2004
Gallarate, 4 Gennaio 2005
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vittorio Frangilli
Maria
Paola Mignolli