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24/11/08
Aggiornamento: 3 Febbraio 2007
Edizione: 7 Febbraio 2007
Articolo 1
COSTITUZIONE
E' costituita in
Gallarate in data 3 Dicembre 1972 una libera Associazione a norma dell’art. 36
C.C. senza fini di lucro a nome:
C.A.M. - COMPAGNIA
ARCIERI MONICA – Associazione Sportiva Dilettantistica
Tale denominazione
può essere espressa in forma abbreviata come segue:
C.A.M. - COMPAGNIA
ARCIERI MONICA – A.S.D.
La Associazione ha
come scopo sociale la pratica e la diffusione del Tiro con l’Arco a livello
dilettantistico, come precisato nell’articolo 4.
Articolo 2
DENOMINAZIONE
La Società cessa in
data 31 Marzo 2001 di utilizzare per gli scopi sociali la denominazione SPORT
ARCO E FRECCE - C.A.M. (assunta in data 18 Luglio 1991).
Da tale data, la
denominazione ufficiale da utilizzare per tutti gli scopi sociali è ritornata
ad essere C.A.M. – COMPAGNIA ARCIERI MONICA
Con la variazione
dello statuto datata 15 Dicembre 2004, la suddetta denominazione originale è
stata aggiunta la specifica relativa alla forma sociale di Associazione
Sportiva Dilettantistica.
Denominazioni
utilizzabili per l’identificazione della società ma non sostituenti la
denominazione dell'Articolo 1 potranno comunque anche essere
·
C.A.M.
·
C.A.M.
– ARCIERI MONICA
·
ARCIERI
MONICA
·
SPORT
ARCO E FRECCE - ARCIERI MONICA
·
SPORT
ARCO E FRECCE - C.A.M.
·
SPORT
ARCO E FRECCE
·
ARCO
E FRECCE
Le denominazioni di
cui sopra possono essere completate dalla dizione completa Associazione
Sportiva Dilettantistica o abbreviata A.S.D.
Articolo 3
COLORI SOCIALI - ANNO SOCIALE
I colori sociali sono
il BIANCO ed il VERDE.
L’anno sociale inizia
il 1 Ottobre e termina il 30 Settembre dell'anno solare successivo.
Articolo 4
SCOPI SOCIALI
L'Associazione si
propone i seguenti scopi:
A)
Praticare
lo Sport del Tiro con l'Arco a livello dilettantistico
B)
Promuovere
e favorire, con azioni di propaganda ed iniziative di formazione, lo sviluppo e
la diffusione del Tiro con l'Arco a livello dilettantistico.
L'Associazione svolge
principalmente la propria attività nell'ambito delle norme generali della
FITARCO - FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO e del CONI, i cui Regolamenti
e Statuti si intendono accettati da tutti i soci. L'associazione può anche
aderire ad altre Federazioni Nazionali ed Internazionali, purché queste non
operino in contrasto con le direttive del CIO - Comitato Internazionale
Olimpico, della FITARCO e del CONI
Articolo 5.
SOCI
La Associazione
ammette le seguenti categorie di Soci:
A) SOCI ORDINARI
La qualifica di Socio
Ordinario si acquisisce su richiesta scritta e dietro pagamento della quota di
iscrizione stabilita per l'anno in corso ed è subordinata alla accettazione da
parte del Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari hanno
il diritto ad usufruire degli impianti sportivi della Società, entro i limiti
stabiliti dai Regolamenti, nonché a partecipare a qualsiasi gara o concorso
nell'ambito della FITARCO, compatibilmente con le norme della stessa, o della
Società, vestendo la divisa con i colori sociali.
B) ASPIRANTI SOCI
Sono Aspiranti Soci
coloro che richiedono l'iscrizione alla Società per la prima volta.
L'Aspirante Socio
diviene tale su richiesta scritta e dietro pagamento della quota di iscrizione
stabilita per l'anno in corso.
L'Aspirante Socio
sarà confermato Socio Ordinario al termine di un periodo di tirocinio di mesi
tre, salvo eventuale dispensa a discrezione del Consiglio Direttivo.
Durante il periodo di
tirocinio il richiedente dovrà frequentare la Società, potrà fruire degli
impianti sportivi e partecipare alle sole gare e concorsi nell'ambito
dell'Associazione, senza indossare la divisa con i colori sociali; potrà
presenziare alle riunioni, prendendo parte alla vita della Società ed
assistendo a tutti i suoi atti. Il
periodo di tirocinio deve permettere una più approfondita conoscenza delle
nobili tradizioni che sono il vero spirito dell'arciere, tradizioni che la
Società intende custodire e diffondere nella loro intera essenza, nella forma e
nel profondo valore.
L'aspirante dovrà
dimostrare sicura moralità, profondo senso di lealtà e cameratismo verso i
compagni di squadra, dedizione agli intenti che la: Società si prefigge.
L'Aspirante non avrà
in nessun caso diritto al voto, come pure non avrà alcun diritto al rimborso
della quota associativa nel caso la sua domanda di iscrizione come Socio
Ordinario venga respinta dal Consiglio Direttivo al termine del periodo di
tirocinio.
C) SOCI BENEMERITI
Sono Soci Benemeriti
coloro che ne abbiano ricevuto la qualifica per voto unanime del Consiglio
direttivo per meriti speciali.
D) SOCI ONORARI
L'Associazione può
conferire la qualifica di Socio Onorario a persone od Enti, per voto unanime
del Consiglio Direttivo.
E) SOCI SOSTENITORI
Divengono Soci
Sostenitori le persone o gli Enti che versano una libera quota di iscrizione o
sostengono materialmente la Compagnia nella sua attività
Il Socio Sostenitore
gode di tutti i diritti del Socio Ordinario, con l'esclusione della
utilizzazione delle attrezzature sportive della società e della partecipazione
alle attività sportive in qualità di concorrente.
Il Socio Sostenitore
persona fisica gode del diritto di voto solo nel caso in cui la quota da lui
versata sia al minimo equivalente a quella dei Soci Ordinari.
F) SOCI ADERENTI
La qualifica di Socio
Aderente si acquisisce su richiesta scritta e dietro pagamento della specifica
quota di iscrizione stabilita per l'anno in corso, ed è subordinata alla
accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci Aderenti non
hanno il diritto ad usufruire degli impianti sportivi della Società, ma possono
partecipare a qualsiasi gara o concorso nell'ambito della FITARCO,
compatibilmente con le norme della stessa, o della Società vestendo la divisa
con i colori sociali.
Il Socio Aderente
gode del diritto di voto solo nel caso in cui la quota da lui versata sia
equivalente a quella dei Soci Ordinari.
Ogni Socio della
COMPAGNIA ARCIERI MONICA, con la possibile eccezione dei Soci Onorari e dei
Soci non persone fisiche, deve anche essere tesserato FITARCO ed è tenuto al
versamento della relativa quota di iscrizione per l'anno in corso, che non è in
alcun caso inclusa in quella alla Associazione.
Articolo 6.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio
si perde:
A) Per volontaria
recessione. Il Socio che intende recedere è tenuto a darne comunicazione
scritta alla Società; la cessazione ha effetto dal momento del ricevimento
della comunicazione da parte del Socio, ma Il Socio è comunque tenuto al
pagamento della quota associativa per l'anno in corso, qualora non ancora
versata e di ogni eventuale ulteriore ammontare dovuto alla società
B) Per radiazione per
gravi motivi disciplinari, su proposta del Collegio dei Probi Viri e
delibera unanime del Consiglio Direttivo
C) Per mancato
pagamento della quota di iscrizione o comunicazione scritta sulla volontà di
rinnovo, oltre il termine di gg. 15 dalla fine dell’anno sociale precedente.
Articolo 7.
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Gli organi della
Associazione sono:
·
L'Assemblea
dei Soci
·
Il
Consiglio Direttivo
·
Il
Collegio dei Probi Viri
·
Il
Presidente
Gli eletti o
appartenenti alle cariche sociali di Presidente, membro del Collegio dei Probi
Viri e di Membro del Consiglio Direttivo assumono la qualifica di Dirigenti
della Società e non possono ricevere compenso alcuno per la loro opera in tale
qualifica. La qualifica di Dirigente della Società è incompatibile con cariche
sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della disciplina
del Tiro con L’Arco.
Articolo 8.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci,
sia Ordinaria che Straordinaria, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti i
Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L'Assemblea Ordinaria
si riunisce una volta all'anno, entro il mese di Marzo.
L'Assemblea
Straordinaria si riunisce su invito del Consiglio Direttivo, o quando un numero
di soci rappresentanti almeno un terzo dei voti validi ne faccia richiesta
scritta al Consiglio Direttivo stesso.
L'Assemblea, sia
Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante avviso scritto che dovrà
essere inviato ai Soci almeno dieci giorni prima della data della convocazione.
L’avviso scritto si considera notificato ai soci anche con la sola esposizione
dello stesso in bacheca presso la palestra o campo della società
L'Assemblea è
validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei voti
validi per l'anno in corso. Nel caso che
l'Assemblea non potesse validamente costituirsi per mancanza del numero legale
dei Soci presenti sarà indetta una nuova
convocazione entro le 24 ore ed in tale caso l'Assemblea sarà valida qualunque
sia il numero dei voti validi presenti. Le delibere dell’ assemblea Ordinaria
sono prese a maggioranza relativa dei voti validi.
I voti possono essere
espressi, oltre che per partecipazione diretta alla Assemblea, anche per
Delega; ogni Socio non può rappresentare per delega più di due altri Soci.
Per la validità delle
deliberazioni della Assemblea Straordinaria è necessario che la maggioranza
raggiunta rappresenti almeno la metà più
uno dei voti validi presenti. Qualora tale maggioranza non si
verificasse, potrà essere indetto un referendum per corrispondenza, con le
stesse modalità di deliberazione della Assemblea Straordinaria medesima.
Saranno ritenuti
validi i voti espressi e pervenuti entro venti giorni dall'invio della scheda
di votazione.
Alla Assemblea
Ordinaria competono:
·
L'approvazione
del bilancio finanziario dell'anno precedente alla stessa e della relazione
annuale del Consiglio Direttivo.
·
L'approvazione
del bilancio preventivo per l'anno in corso.
·
Le
deliberazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.
·
L'elezione
del Membri Ordinari del Consiglio Direttivo, negli anni di scadenza del mandato
precedente.
·
L'elezione
del Collegio dei Probi Viri, negli anni di scadenza del mandato precedente.
·
L'elezione
del Presidente, negli anni di scadenza del mandato precedente.
·
L’elezione
dei Rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti della Società, secondo quanto
definito dalle norme FITARCO. Per le due rappresentanze, votano esclusivamente
gli appartenenti alla categoria e la durata della carica è annuale.
·
Alla Assemblea
Straordinaria competono:
·
Le
modifiche allo Statuto.
·
Lo
scioglimento della Associazione.
·
L'elezione
del Presidente nel caso di dimissioni del precedente prima della scadenza del
mandato.
Le Assemblee sono
presiedute dal Presidente, il quale è coadiuvato dal Segretario Generale.
Articolo 9.
VOTAZIONI IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di voto
i Soci Benemeriti ed i Soci Ordinari in regola con i termini di iscrizione per
l'anno in corso ed aventi compiuto il diciottesimo anno di età alla data
dell'Assemblea. Hanno pure diritto al
voto i Soci Sostenitori persone fisiche
e
Aderenti maggiorenni la cui quota di iscrizione sia al minimo uguale a quella
dei Soci Ordinari.
Le votazioni in
Assemblea avvengono generalmente per alzata di mano o per appello nominale; le
votazioni elettive avvengono a scrutinio segreto.
Nelle votazioni
elettive, ciascun Socio avente diritto al voto potrà esprimere un numero di
preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.
Articolo 10.
SEZIONI
Su specifica delibera
unanime del Consiglio Direttivo, gruppi di Soci che ne facciano esplicita
richiesta possono essere autorizzati alla costituzione di una Sezione.
Una Sezione è
genericamente definita come un centro di attività della Associazione a gestione
separata, per motivi principalmente logistici.
I Soci aderenti alla
Sezione eleggono in una loro Assemblea convocata secondo le Modalità della
Assemblea Ordinaria un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, che durano in
carica due anni o comunque fino alla scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo in essere. Le citate cariche elettive della sezione devono essere
ratificate dal Consiglio Direttivo.
Ogni modifica alla
struttura o esistenza della Sezione, una volta costituita, sono materia di una
specifica Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione.
Il Presidente della
Sezione è il legale rappresentante della Società per quanto concerne le
attività della Sezione Stessa, e rende atto del suo operato al Consiglio
Direttivo.
Lo scioglimento di
una Sezione per essere valido deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo può procedere allo scioglimento d'ufficio di una Sezione solo per
gravissimi motivi, sentito il parere del Collegio dei Probi Viri.
Le Sezioni operano
secondo i Regolamenti definiti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo
è composto dai Membri Ordinari, da quelli di Diritto e da quelli Cooptati.
I Membri Ordinari del
Consiglio Direttivo vengono eletti democraticamente dalla Assemblea Ordinaria
dei soci e durano in carica due anni. Il
numero dei Membri Ordinari del Consiglio Direttivo da eleggere è il 10% (dieci
percento) del numero dei Soci Ordinari, Benemeriti e Sostenitori tesserati per
l'anno precedente arrotondato alla unità superiore, e non sarà comunque mai
inferiore a due e superiore ad sette. Il
Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e ne presiede le
riunioni. Fanno pure parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti
delle Sezioni, che perdono però tale diritto in caso di scioglimento della loro
Sezione.
Durante il proprio
mandato il Consiglio Direttivo può Cooptare fino ad un massimo di tre membri.
dietro delibera specifica unanime del Consiglio Direttivo stesso.
I Membri Cooptati
rimangono in carica in coincidenza con il mandato dei Membri Ordinari.
Ogni membro del
Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno diritto ad un voto.
Le delibere del
Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio si
riunisce normalmente ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente o almeno
tre membri ne facciano richiesta.
Il Consiglio non può
ritenersi validamente riunito se non è presente all'ora fissata almeno la
maggioranza assoluta dei Consiglieri regolarmente convocati.
Delle riunioni del
Consiglio viene redatto un verbale a firma del Presidente.
I posti di
Consigliere eletto che si rendessero vacanti verranno coperti da quei Soci che
nella votazione elettiva dell'Assemblea abbiano raggiunto il maggior numero di
voti dopo gli eletti, o in mancanza di questi, tramite cooptazione.
Il Consiglio
Direttivo elegge nel proprio seno il Segretario Generale, ed elegge inoltre il
Tesoriere.
Il Consiglio
Direttivo può inoltre conferire la carica di Vice Presidente ad uno o più dei
suoi membri, per scopi di rappresentanza.
Al Consiglio
Direttivo competono l'esame e la accettazione delle domande dei nuovi Soci, la
redazione dei Regolamenti e l'attuazione degli scopi della Associazione; perciò
spetta al Consiglio Direttivo la formulazione del programma finanziario
dell'Associazione, nonché la fissazione delle quote associative.
Articolo 12
IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Il Collegio dei Probi
Viri è l’Organo di Giustizia della Associazione.
Ad esso competono i
giudizi sulle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci.
Il giudizio del
collegio dei Probi Viri è inappellabile, ed al
Collegio spetta pure la determinazione delle sanzioni da applicare che possono, nei casi gravi, comportare anche la
radiazione.
La radiazione, se
comminata, deve essere ratificata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probi
Viri è composto da tre Soci Ordinari, Benemeriti , Sostenitori od Aderenti,
aventi compiuto il ventunesimo anno di età alla data dell'Assemblea Elettiva.
Vengono eletti a scrutinio segreto dalla Assemblea Ordinaria e durano in carica
due anni. I posti che si rendessero
vacanti verranno coperti da quei soci che nella votazione elettiva abbiano
ricevuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Articolo 13
IL PRESIDENTE
Il Presidente viene
democraticamente eletto dalla Assemblea Ordinaria dei soci e dura in carica
quattro anni. Al presidente spettano
tutti i rapporti di rappresentanza con Enti o Federazioni italiane ed estere ed
ogni azione inerente allo sviluppo della Associazione, previa approvazione del
Consiglio Direttivo
Egli presiede le
Assemblee dei soci ed il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della
Associazione per gli atti di Ordinaria Amministrazione nonché per quelli di
Straordinaria Amministrazione, che esercita previa autorizzazione del
Consiglio.
Le dimissioni del
Presidente per divenire effettive devono essere accettate in blocco dal
Consiglio. Nel caso di dimissioni del
Presidente, sarà compito di una Assemblea Straordinaria appositamente indetta
eleggere un nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla scadenza del
mandato del Presidente dimissionario.
Articolo 14.
IL TESORIERE
Il Tesoriere viene
eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e può anche essere un
Socio Ordinario, Benemerito, Sostenitore o Aderente. Il Tesoriere resta in
carica due anni, ed ha il compito di gestire le finanze dell’Associazione,
stilarne i bilanci e controllarne le spese in funzione degli stessi. La carica di Tesoriere è cumulabile con
quella di Segretario Generale o di Consigliere, ma non con quella di
Presidente.
La carica di Tesoriere non attribuisce di per sé la qualifica di Dirigente
della Società.
Articolo 15.
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario
Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella sua prima
riunione ed è Delegato alla Ordinaria Amministrazione della Società, che
esercita in accordo con il Presidente, ed ai rapporti epistolari con i soci,
con la FITARCO e con altre Associazioni per la pratica del Tiro con l'Arco
italiane ed estere. Può essere
incaricato, per delega del Consiglio direttivo o del Presidente, anche di atti
di Straordinaria Amministrazione. Il Segretario Generale rende atto del suo
operato al Presidente e al Consiglio Direttivo.
Articolo 16.
STAMPA E PROPAGANDA
L'addetto stampa e
propaganda viene nominato dal Consiglio Direttivo e può anche essere un Socio
Ordinario, Benemerito, Aderente o Sostenitore.
Egli deve sempre
sottoporre il suo operato al Consiglio Direttivo.
Articolo 17
ENTRATE A FONDO COMUNE
Le entrate della
Associazione comprendono le quote dei Soci stabilite annualmente dal Consiglio
direttivo, i proventi di iniziative varie ed eventuali donazioni a favore
dell'Associazione.
Le eventuali
eccedenze di attività sulle passività di bilancio andranno a costituire un
fondo comune della Associazione, del quale non potrà essere chiesta la
divisione dai singoli Soci durante la vita dell'Associazione, né di esso potrà
essere pretesa una quota in caso di recesso o di radiazione.
Nel caso specificatamente
autorizzato dal Consiglio Direttivo che una sezione abbia autonomia
amministrativa, le eccedenze di detta sezione costituiscono fondo comune della
Sezione stessa, che verrà conglobato nel fondo comune della Associazione in
caso di scioglimento della Sezione.
Articolo 18.
BILANCIO
Entro il mese di
Marzo di ciascun anno verrà preparato, a cura del Tesoriere, il bilancio
consuntivo dell'anno sociale precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in
corso.
I bilanci saranno
corredati dalla relazione del Presidente.
I bilanci delle
Sezioni con autonomia amministrativa, preparati a cura del Tesoriere della
Sezione, verranno consolidati con i relativi bilanci della Associazione.
Articolo 19
LIBRI SOCIALI
Le deliberazioni
dell'Assemblea dei Soci, del Collegio dei Probi Viri e del Consiglio Direttivo
saranno trascritte su libri separati, anche a fogli mobili, ma con pagine
siglate a cura di un membro del Consiglio a ciò delegato o da parte del Segretario Generale.
Articolo 20.
MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto
può essere modificato solo da una Assemblea Straordinaria convocata su proposta
del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
Articolo 21.
DURATA DELLA ASSOCIAZIONE
La durata della
Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento della Associazione può
essere deliberato solo all'unanimità da una Assemblea Straordinaria
appositamente convocata.In caso di scioglimento, la Assemblea che lo avrà deliberato designerà
tre membri con l’incarico della liquidazione dei beni della Associazione.
L'eventuale attivo
netto di bilancio ed il fondo comune saranno devoluti a fini Sportivi che
delibererà l'Assemblea stessa, tra quelli consentiti dalla Legge.
Articolo 22
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non
previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, generali e
speciali.
Il presente statuto
si intende accettato incondizionatamente da ogni Socio per il solo fatto di
aver ottenuto tale qualifica.
*******************************************************************************
Redatto per la prima
volta in Gallarate, li 3 DICEMBRE 1972.
Versione 7 Febbraio
2007 emendata secondo gli aggiornamenti approvati dalle Assemblee Straordinarie
del
6 MARZO 1977
18 DICEMBRE 1977
7 DICEMBRE 1979
18 LUGLIO 1991
31 MARZO 2001
7 FEBBRAIO 2004
3 FEBBRAIO 2007
Consiglio Direttivo
15 DICEMBRE 2004
Gallarate, 7 Febbraio
2007
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vittorio Frangilli
Lorena Rech