| Author |
Topic  |
|
|
wese
Leia
  
Italy
559 Posts |
Posted - 07/09/2003 : 11:26:44
|
Si era parlato che era obbligatario assicurare gli atleti entro il 31 luglio se non vado errato. Qualcuno sa qualcosa ?
Grazie Daniele Marchetti
|
|
|
vittarco
Forum Admin
    
Italy
4227 Posts |
Posted - 08/09/2003 : 09:45:17
|
Scusa, ma cosa vuoi dire? Assicurare chi e per cosa con chi?
__________________________________________________________ Do or don't do. Not to try. Yoda |
 |
|
|
wese
Leia
  
Italy
559 Posts |
Posted - 08/09/2003 : 11:12:47
|
E' quello che chiedo. Avevo sentito dire che era obbligatorio assicurare gli atleti contro gli infortuni (Inail ?). Presuppongo che se anche tu non sai niente sia ancora tutto in alto mare. |
 |
|
|
aldo
Leia
  
Italy
387 Posts |
Posted - 09/09/2003 : 09:08:37
|
la norma in questione è la "finanziaria 2003" e, per quanto al quesito deve essere emanato un decretp che al momento non mi risulta varato. aldo |
 |
|
|
vittarco
Forum Admin
    
Italy
4227 Posts |
Posted - 10/09/2003 : 13:17:50
|
Cortesia di Attilio Bossi:
7 febbraio 2003 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. IL TESTO INTEGRALE DEGLI ART. 51 E 90 RIGUARDANTI LO SPORT DILETTANTISTICO E APPROVATI NELLA FINANZIARIA 2003 Art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi) 1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente. Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica) 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro. 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro. 3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche. "; b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro". 4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". 7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche". 8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata. 10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse. 11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche". 12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica. 13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto. 14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo. 16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza. 17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro. 18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati: a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 5) gratuita' degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o l'associazione intende affiliarsi; b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale; c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. 19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI. 20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica; c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali. 21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138. 22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20. 23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
__________________________________________________________ Do or don't do. Not to try. Yoda |
 |
|
|
aldo
Leia
  
Italy
387 Posts |
Posted - 10/09/2003 : 17:08:45
|
scusate. mi è venuto mal di testa cerchiamo di fare un pò di ordine. simo partiti da una richiesta specifica ASSICURAZIONE. da interventi precedenti si è focalizzato l'iscrizione ad un ente (quale?) per infortuni che potrebbero verificarsi agli iscritti alle società sportive anche dilettantistiche ecc.. devono essere iscritti anche coloro che non praticano l'attività fisica. questo se non ricordo male diceva la norma (finanaziaria 2003); non indicava quanto e a chi. queste risposte dovevano essere date a mezzo decreto che, non ricordo di averlo visto pubblicato sulla satampa specializzata. inoltre, l'ultimo articolo della Finanaziaria 2003 imponeva alle amm.ni pubbliche che hanno impianti sportivi (paleste ecc.) l'assegnazione a società aportive diletantistiche ecc.. anche di questo non mi ricordo di aver letto in merito. tutto il resto (limite fiscale per dichiarazioni, mutui ecc.) ricordati nel' intgervento precedente credo che creino solo malintesi. Aldo Pozzati |
 |
|
|
wese
Leia
  
Italy
559 Posts |
Posted - 10/09/2003 : 18:06:27
|
DELL'INTERVENTO DI VITTORIO CI INTERESSA SOLO L'ART. 51 L'ALTRO NON ERA IL CONTENDERE DELLA DISCUSSIONE. MA IN QUELL'ARTICOLO NON SI PARLA DI MASSIMALI, CIFRE E SE E' POSSIBILE FARLE PRIVATE OPPURE BISOGNA RIVOLGERSI ALL'INAIL. |
 |
|
|
aldo
Leia
  
Italy
387 Posts |
Posted - 11/09/2003 : 08:32:17
|
per i massimali, istituto presso il quale fare l'iscrizione ecc. deve essere chiarito nel decreto al quale mi riferivo nei precedenti interventi. Aldo Pozzati |
 |
|
|
felsinei
Leia
  
Italy
586 Posts |
Posted - 11/09/2003 : 10:20:08
|
Allora l'articolo che segue quale significato ha? REGOLAMENTO ORGANICO In vigore dal 3 Dicembre 2001
Art.2 - COPERTURA ASSICURATIVA 1. La FITARCO provvede a coprire, con contratti d'assicurazione, tutta l'attività federale, inclusa l'attività' statutaria svolta da Organi, Organismi, Affiliati e tesserati, con Polizza di Responsabilità Civile contro terzi, considerando terzi tra loro anche tutti i tesserati. Assicura inoltre contro gli infortuni i Dirigenti Centrali e periferici, gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara quando operanti nell'attività federale o sulla via del trasferimento verso il luogo di svolgimento della stessa. Qualcuno mi spieghi. GioLaz
|
 |
|
|
vittarco
Forum Admin
    
Italy
4227 Posts |
Posted - 11/09/2003 : 10:56:36
|
Se l'assicurazione FITARCO esistente soddisfa i requisiti della finanziaria 2003, si potra' sapere solo dopo il decreto attuativo, ovviamente.
__________________________________________________________ Do or don't do. Not to try. Yoda |
 |
|
|
aldo
Leia
  
Italy
387 Posts |
Posted - 11/09/2003 : 13:10:35
|
PER QUANTO IN ARGOMENTO E, PER MAGGIOR SICUREZZA DI QUANTO DETTO E CONFERMANDO QUANTO CHIARITO DA VITTORIO ALLEGO IL QUESITO CHE QUESTA MATTINA HO FATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RELATIVA RISPOSTA
ALDO POZZATI
Gentile utente, da ricerche effettuate nella nostra banca dati, ed in altre, non abbiamo riscontrato alcun tipo di provvedimento, emanato da questo Ministero, collegato all'articolo 51 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003). Cordiali saluti Il Servizio di documentazione tributaria
-----Messaggio originale----- Da: Aldo Pozzati [mailto:aldopozzati@hotmail.com] Inviato: giovedì 11 settembre 2003 12.13 A: GAB. MIN. -DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA Oggetto: FINANAZIARIA 2003
La L. 27/12/2002 n. 289 all'art. 51 fissava l'obbligo di iscrizione per i soci - atleti, dirigenti ecc. - di società sportive all'assicurazione contro
gli infortuni entro il 1mo luglio del corrente anno e per questo dove essere
emanato un decreto o una circolare a determinare a qaule istituto iscrivere.
quali saranno i minimali ecc.. Posso esere informato se alla data attuale è stato emanato qualcosa? Se si potete indicarmi gli estremi? ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
Aldo Pozzati
E-mail aldopozzati@hotmai.com
|
 |
|
|
aldo
Leia
  
Italy
387 Posts |
Posted - 15/09/2003 : 11:46:23
|
Trascrivo integralmente l’articolo apparso oggi su “Il Sole 24ore” a firma Enrico Bronzo in riferimento all’assicurazione obbligatoria e, secondo il quale, stando alla convenzione stipulata dalla Fitarco non abbiamo altro a fare.
Dal primo luglio scorso gli sportivi dilettanti sono soggetti all’obbligo assicurativo. La norma è contenuta nell’art. 51 della finanziaria 2003. l’obbligatorietà comprende i casi di infortunio “avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità (da intendere come invalidità ndr) permanente.” I destinatari della normativa sono gli atleti, i dirigenti e i tecnici tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione Sportiva riconosciute del Coni. In tutto sono 10,8 milioni di tesserati. Premesso che di fatto la norma veniva gia applicata per atleti e tecnici, di meno per i dirigenti, le polizze possono essere stipulate dalle federazioni con qualsiasi compagnia privata e Ente pubblico come la Sportass e non solo dall’INAIL come in un primo tempo sembrava. La Sportass a fine maggio aveva convenzioni con 33 delle 42 Federazioni Coni per le coperture richieste dalla Finanziaria. Il calcio dilettantistico ha la convenzione con la Levante Norditalia, la pallavolo con La Reale Mutua. Per gli sport professionistici valgono le norme dell’art. 8 della Legge 91/81.
Aldo Pozzati
|
 |
|
| |
Topic  |
|
|
|