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wese
Leia

Italy
559 Posts

Posted - 07/09/2003 :  11:26:44  Show Profile  Visit wese's Homepage  Reply with Quote
Si era parlato che era obbligatario assicurare gli atleti entro il 31 luglio se non vado errato.
Qualcuno sa qualcosa ?

Grazie
Daniele Marchetti

vittarco
Forum Admin

Italy
4227 Posts

Posted - 08/09/2003 :  09:45:17  Show Profile  Visit vittarco's Homepage  Reply with Quote
Scusa, ma cosa vuoi dire? Assicurare chi e per cosa con chi?

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wese
Leia

Italy
559 Posts

Posted - 08/09/2003 :  11:12:47  Show Profile  Visit wese's Homepage  Reply with Quote
E' quello che chiedo.
Avevo sentito dire che era obbligatorio assicurare gli atleti contro gli infortuni (Inail ?).
Presuppongo che se anche tu non sai niente sia ancora tutto in alto mare.
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aldo
Leia

Italy
387 Posts

Posted - 09/09/2003 :  09:08:37  Show Profile  Reply with Quote
la norma in questione è la "finanziaria 2003" e, per quanto al quesito
deve essere emanato un decretp che al momento non mi risulta varato.
aldo
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vittarco
Forum Admin

Italy
4227 Posts

Posted - 10/09/2003 :  13:17:50  Show Profile  Visit vittarco's Homepage  Reply with Quote
Cortesia di Attilio Bossi:

7 febbraio 2003
------------------------------------------------------------------------------------------------

1. IL TESTO INTEGRALE DEGLI ART. 51 E 90 RIGUARDANTI LO SPORT DILETTANTISTICO E APPROVATI NELLA FINANZIARIA 2003
Art. 51
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo
assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti,
dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di
infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle
attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita'
permanente.
Art. 90
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa'
di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato
dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come
sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche. ";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole:
"a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500
euro".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad
operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui
contributi erogati alle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni
sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le
seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo
complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',
volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita
dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro,
in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle
imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il
Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione
all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del
Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei
premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto
privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
finalita' di lucro.
18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche, con
particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito
della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o
l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento
ai fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base
regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento
o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto
nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita'
giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di
societa' di capitali.
21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20,
nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei
dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita
delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al
Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono
dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti
esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81,
comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti
affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita'
di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti a disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.


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aldo
Leia

Italy
387 Posts

Posted - 10/09/2003 :  17:08:45  Show Profile  Reply with Quote
scusate. mi è venuto mal di testa cerchiamo di fare un pò di ordine.
simo partiti da una richiesta specifica ASSICURAZIONE. da interventi
precedenti si è focalizzato l'iscrizione ad un ente (quale?) per infortuni che potrebbero verificarsi agli iscritti alle società sportive anche dilettantistiche ecc.. devono essere iscritti anche coloro che non praticano l'attività fisica. questo se non ricordo male diceva la norma (finanaziaria 2003); non indicava quanto e a chi.
queste risposte dovevano essere date a mezzo decreto che, non ricordo
di averlo visto pubblicato sulla satampa specializzata.
inoltre, l'ultimo articolo della Finanaziaria 2003 imponeva alle amm.ni pubbliche che hanno impianti sportivi (paleste ecc.) l'assegnazione a società aportive diletantistiche ecc.. anche di questo non mi ricordo di aver letto in merito.
tutto il resto (limite fiscale per dichiarazioni, mutui ecc.) ricordati nel' intgervento precedente credo che creino solo malintesi.
Aldo Pozzati
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wese
Leia

Italy
559 Posts

Posted - 10/09/2003 :  18:06:27  Show Profile  Visit wese's Homepage  Reply with Quote
DELL'INTERVENTO DI VITTORIO CI INTERESSA SOLO L'ART. 51 L'ALTRO NON ERA IL CONTENDERE DELLA DISCUSSIONE.
MA IN QUELL'ARTICOLO NON SI PARLA DI MASSIMALI, CIFRE E SE E' POSSIBILE FARLE PRIVATE OPPURE BISOGNA RIVOLGERSI ALL'INAIL.
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aldo
Leia

Italy
387 Posts

Posted - 11/09/2003 :  08:32:17  Show Profile  Reply with Quote
per i massimali, istituto presso il quale fare l'iscrizione ecc. deve
essere chiarito nel decreto al quale mi riferivo nei precedenti interventi.
Aldo Pozzati
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felsinei
Leia

Italy
586 Posts

Posted - 11/09/2003 :  10:20:08  Show Profile  Visit felsinei's Homepage  Reply with Quote
Allora l'articolo che segue quale significato ha?
REGOLAMENTO ORGANICO
In vigore dal 3 Dicembre 2001


Art.2 - COPERTURA ASSICURATIVA
1. La FITARCO provvede a coprire, con contratti d'assicurazione, tutta l'attività federale, inclusa l'attività' statutaria svolta da Organi, Organismi, Affiliati e tesserati, con Polizza di Responsabilità Civile contro terzi, considerando terzi tra loro anche tutti i tesserati. Assicura inoltre contro gli infortuni i Dirigenti Centrali e periferici, gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara quando operanti nell'attività federale o sulla via del trasferimento verso il luogo di svolgimento della stessa.
Qualcuno mi spieghi.
GioLaz

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vittarco
Forum Admin

Italy
4227 Posts

Posted - 11/09/2003 :  10:56:36  Show Profile  Visit vittarco's Homepage  Reply with Quote
Se l'assicurazione FITARCO esistente soddisfa i requisiti della finanziaria 2003, si potra' sapere solo dopo il decreto attuativo, ovviamente.

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aldo
Leia

Italy
387 Posts

Posted - 11/09/2003 :  13:10:35  Show Profile  Reply with Quote
PER QUANTO IN ARGOMENTO E, PER MAGGIOR SICUREZZA DI QUANTO DETTO E CONFERMANDO QUANTO CHIARITO DA VITTORIO ALLEGO IL QUESITO CHE QUESTA MATTINA HO FATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA RELATIVA RISPOSTA

ALDO POZZATI

Gentile utente,
da ricerche effettuate nella nostra banca dati, ed
in altre, non abbiamo riscontrato alcun tipo di provvedimento, emanato da
questo Ministero, collegato all'articolo 51 della Legge 289/2002
(Finanziaria 2003).

Cordiali saluti
Il Servizio di documentazione tributaria

-----Messaggio originale-----
Da: Aldo Pozzati [mailto:aldopozzati@hotmail.com]
Inviato: giovedì 11 settembre 2003 12.13
A: GAB. MIN. -DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: FINANAZIARIA 2003


La L. 27/12/2002 n. 289 all'art. 51 fissava l'obbligo di iscrizione per i
soci - atleti, dirigenti ecc. - di società sportive all'assicurazione contro

gli infortuni entro il 1mo luglio del corrente anno e per questo dove essere

emanato un decreto o una circolare a determinare a qaule istituto iscrivere.

quali saranno i minimali ecc..
Posso esere informato se alla data attuale è stato emanato qualcosa? Se si
potete indicarmi gli estremi?
ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Aldo Pozzati

E-mail aldopozzati@hotmai.com

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aldo
Leia

Italy
387 Posts

Posted - 15/09/2003 :  11:46:23  Show Profile  Reply with Quote
Trascrivo integralmente l’articolo apparso oggi su “Il Sole 24ore” a firma Enrico Bronzo in riferimento all’assicurazione obbligatoria e, secondo il quale, stando alla convenzione stipulata dalla Fitarco non abbiamo altro a fare.

Dal primo luglio scorso gli sportivi dilettanti sono soggetti all’obbligo assicurativo. La norma è contenuta nell’art. 51 della finanziaria 2003. l’obbligatorietà comprende i casi di infortunio “avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità (da intendere come invalidità ndr) permanente.”
I destinatari della normativa sono gli atleti, i dirigenti e i tecnici tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione Sportiva riconosciute del Coni. In tutto sono 10,8 milioni di tesserati. Premesso che di fatto la norma veniva gia applicata per atleti e tecnici, di meno per i dirigenti, le polizze possono essere stipulate dalle federazioni con qualsiasi compagnia privata e Ente pubblico come la Sportass e non solo dall’INAIL come in un primo tempo sembrava. La Sportass a fine maggio aveva convenzioni con 33 delle 42 Federazioni Coni per le coperture richieste dalla Finanziaria. Il calcio dilettantistico ha la convenzione con la Levante Norditalia, la pallavolo con La Reale Mutua. Per gli sport professionistici valgono le norme dell’art. 8 della Legge 91/81.

Aldo Pozzati
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