LO STATUTO

Redatto per la prima volta in Gallarate, li 3 DICEMBRE 1972. 
Versione 15 APRILE 2015
Gallarate, 15 Aprile 2015

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C.A.M. - COMPAGNIA ARCIERI MONICA
Associazione Sportiva Dilettantistica
C.F. 91021620124

STATUTO

Articolo 1. COSTITUZIONE

E' costituita in Gallarate in data 3 Dicembre 1972 una libera Associazione a norma dell’art. 36 C.C. senza fini di lucro a nome:
C.A.M. - COMPAGNIA ARCIERI MONICA – Associazione Sportiva Dilettantistica
Tale denominazione può essere espressa in forma abbreviata come segue:
C.A.M. - COMPAGNIA ARCIERI MONICA – A.S.D.
La Associazione ha come scopo sociale la pratica e la diffusione del Tiro con l’Arco a livello dilettantistico, come precisato nell’articolo 4.


Articolo 2. DENOMINAZIONE

La Società cessa in data 31 Marzo 2001 di utilizzare per gli scopi sociali la denominazione SPORT ARCO E FRECCE - C.A.M. (assunta in data 18 Luglio 1991).

Da tale data, la denominazione ufficiale da utilizzare per tutti gli scopi sociali è ritornata ad essere C.A.M. – COMPAGNIA ARCIERI MONICA.
Con la variazione dello statuto datata 15 Dicembre 2004, la suddetta denominazione originale è stata aggiunta la specifica relativa alla forma sociale di Associazione Sportiva Dilettantistica.
Denominazioni utilizzabili per l’identificazione della società ma non sostituenti la denominazione dell'Articolo 1 potranno comunque anche essere

  • C.A.M.
  • C.A.M. – ARCIERI MONICA
  • ARCIERI MONICA
  • SPORT ARCO E FRECCE - ARCIERI MONICA
  • SPORT ARCO E FRECCE - C.A.M.
  • SPORT ARCO E FRECCE
  • ARCO E FRECCE

Le denominazioni di cui sopra possono essere completate dalla dizione completa Associazione Sportiva Dilettantistica o abbreviata A.S.D.


Articolo 3. COLORI SOCIALI - ANNO SOCIALE – LOGO SOCIALE
I colori sociali sono il BIANCO ed il VERDE. L’anno sociale inizia il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre dell'anno solare successivo. Il logo Sociale è quello riportato all’inizio del presente documento.


Articolo 4. SCOPI SOCIALI
L'Associazione si propone i seguenti scopi:

  1. Praticare lo Sport del Tiro con l'Arco a livello dilettantistico
  2. Promuovere e favorire, con azioni di propaganda ed iniziative di formazione, lo sviluppo e la diffusione del Tiro con l'Arco a livello dilettantistico.

L'Associazione svolge principalmente la propria attività nell'ambito delle norme generali della FITARCO - FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO e del CONI, i cui Regolamenti e Statuti si intendono accettati da tutti i soci. L'associazione può anche aderire ad altre Federazioni Nazionali ed Internazionali di Tiro con l’Arco, purché queste non operino in contrasto con le direttive del CIO - Comitato Internazionale Olimpico e del CONI.


Articolo 5. SOCI
La Associazione ammette le seguenti categorie di Soci:
A) SOCI ORDINARI
La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce su richiesta scritta e dietro pagamento della quota di iscrizione stabilita per l'anno in corso ed è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari hanno il diritto ad usufruire degli impianti sportivi della Società, entro i limiti stabiliti dai Regolamenti, nonché a partecipare a qualsiasi gara o concorso nell'ambito delle Federazioni cui risultino tesserati, compatibilmente con le norme delle stesse e della Società, vestendo la divisa con i colori sociali.

B) ASPIRANTI SOCI
Sono Aspiranti Soci coloro che richiedono l'iscrizione alla Società per la prima volta in qualità di Soci Ordinari.
L'Aspirante Socio diviene tale su richiesta scritta e dietro pagamento della quota di iscrizione stabilita per l'anno in corso.
L'Aspirante Socio sarà confermato Socio Ordinario al termine di un periodo di tirocinio di mesi tre, salvo eventuale dispensa a discrezione del Consiglio Direttivo.
Durante il periodo di tirocinio il richiedente dovrà frequentare la Società, potrà fruire degli impianti sportivi e partecipare alle sole gare e concorsi nell'ambito dell'Associazione, senza indossare la divisa con i colori sociali; potrà presenziare alle riunioni, prendendo parte alla vita della Società ed assistendo a tutti i suoi atti. Il periodo di tirocinio deve permettere una più approfondita conoscenza delle nobili tradizioni che sono il vero spirito dell'arciere, tradizioni che la Società intende custodire e diffondere nella loro intera essenza, nella forma e nel profondo valore.
L'aspirante dovrà dimostrare sicura moralità, profondo senso di lealtà e cameratismo verso i compagni di squadra, dedizione agli intenti che la: Società si prefigge.
L'Aspirante non avrà alcun diritto al rimborso della quota associativa nel caso la sua domanda di iscrizione come Socio Ordinario venga respinta dal Consiglio Direttivo al termine del periodo di tirocinio.

C) SOCI BENEMERITI
Sono Soci Benemeriti coloro che ne abbiano ricevuto la qualifica per voto unanime del Consiglio direttivo per meriti speciali. Rimangono Soci Benemeriti fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che ha loro attribuito la qualifica.

D) SOCI ONORARI
L'Associazione può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone od Enti, per voto unanime del Consiglio Direttivo. Rimangono Soci Onorari fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che ha loro attribuito la qualifica.

E) SOCI SOSTENITORI
Divengono Soci Sostenitori le persone o gli Enti che versano una libera quota di iscrizione o sostengono materialmente la Compagnia nella sua attività
Il Socio Sostenitore gode di tutti i diritti del Socio Ordinario, con l'esclusione della utilizzazione delle attrezzature sportive della società e della partecipazione alle attività sportive in qualità di concorrente.

F) SOCI ADERENTI
La qualifica di Socio Aderente si acquisisce su richiesta scritta e dietro pagamento della specifica quota di iscrizione stabilita per l'anno in corso, ed è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
I Soci Aderenti non hanno il diritto ad usufruire degli impianti sportivi della Società, ma possono partecipare a qualsiasi gara o concorso nell'ambito della FITARCO o altra federazione cui fossero tesserati, compatibilmente con le norme delle stesse, o della Società, vestendo la divisa con i colori sociali.

Ogni Socio della COMPAGNIA ARCIERI MONICA, con la possibile eccezione dei Soci Onorari e dei Soci non persone fisiche, deve anche essere tesserato per la FITARCO o per altra Federazione riconosciuta ed è tenuto al versamento della relativa quota di iscrizione per l'anno in corso, che non è in alcun caso inclusa in quella alla Associazione.

Non vi possono essere soci temporanei.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.


Articolo 6. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde:
A) Per volontaria recessione. Il Socio che intende recedere è tenuto a darne comunicazione scritta alla Società; la cessazione ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del Socio, ma Il Socio è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso, qualora non ancora versata e di ogni eventuale ulteriore ammontare dovuto alla società
B) Per radiazione per gravi motivi disciplinari, su proposta del Collegio dei Probiviri e delibera unanime del Consiglio Direttivo
C) Per mancato pagamento della quota di iscrizione o mancata comunicazione scritta sulla volontà di rinnovo, oltre il termine di gg. 15 dalla fine dell’anno sociale precedente.


Articolo 7. ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

  • Gli organi della Associazione sono:
  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Probiviri
  • Il Presidente

Gli eletti o appartenenti alle cariche sociali di Presidente, membro del Collegio dei Probiviri e di Membro del Consiglio Direttivo assumono la qualifica di Dirigenti della Società e non possono ricevere compenso alcuno per la loro opera in tale qualifica. La qualifica di Dirigente della Società è incompatibile con cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della disciplina del Tiro con L’Arco.


Articolo 8. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro il mese di Aprile.
L'Assemblea Straordinaria si riunisce su invito del Consiglio Direttivo, o quando un numero di soci rappresentanti almeno un terzo dei voti validi ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo stesso.
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante avviso scritto che dovrà essere inviato ai Soci per posta ordinaria o E-mail almeno dieci giorni prima della data della convocazione. L’avviso scritto si considera notificato ai soci anche con la sola esposizione dello stesso in bacheca presso la palestra o il campo della società.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei voti validi per l'anno in corso. Nel caso che l'Assemblea non potesse validamente costituirsi per mancanza del numero legale dei Soci presenti sarà indetta una nuova convocazione entro le 24 ore ed in tale caso l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei voti validi presenti. Le delibere dell’assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei voti validi.
I voti possono essere espressi, oltre che per partecipazione diretta alla Assemblea, anche per Delega; ogni Socio non può rappresentare per delega più di due altri Soci.
Per la validità delle deliberazioni della Assemblea Straordinaria è necessario che la maggioranza raggiunta rappresenti almeno la metà più uno dei voti validi presenti. Qualora tale maggioranza non si verificasse, potrà essere indetto un referendum per corrispondenza, anche via E-mail, con le stesse modalità di deliberazione della Assemblea Straordinaria medesima.
Saranno ritenuti validi i voti espressi e pervenuti entro venti giorni dall'invio della scheda di votazione.

Alla Assemblea Ordinaria competono:

  • L'approvazione del bilancio finanziario dell'anno precedente alla stessa e della relazione annuale del Consiglio Direttivo.
  • L'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.
  • Le deliberazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.
  • L'elezione del Membri Ordinari del Consiglio Direttivo, negli anni di scadenza del mandato precedente.
  • L'elezione del Collegio dei Probiviri, negli anni di scadenza del mandato precedente.
  • L'elezione del Presidente, negli anni di scadenza del mandato precedente.
  • L’elezione dei Rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti della Società, secondo quanto definito dalle norme FITARCO. Per le due rappresentanze, votano esclusivamente gli appartenenti alla categoria FITARCO e la durata della carica è annuale.

Alla Assemblea Straordinaria competono:

  • Le modifiche allo Statuto.
  • Lo scioglimento della Associazione.
  • L'elezione del Presidente nel caso di dimissioni del precedente prima della scadenza del mandato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, il quale è coadiuvato dal Segretario Generale.


Articolo 9. VOTAZIONI IN ASSEMBLEA
Tutti i soci maggiorenni hanno parità di diritti e godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché del diritto all’elettorato attivo e passivo.
Le votazioni in Assemblea avvengono generalmente per alzata di mano o per appello nominale; le votazioni elettive avvengono a scrutinio segreto.
Nelle votazioni elettive, ciascun Socio avente diritto al voto potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.
Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota associativa.


Articolo 10. SEZIONI
Su specifica delibera unanime del Consiglio Direttivo, gruppi di Soci che ne facciano esplicita richiesta possono essere autorizzati alla costituzione di una Sezione.
Una Sezione è genericamente definita come un centro di attività della Associazione a gestione separata, per motivi principalmente logistici.
I Soci aderenti alla Sezione eleggono in una loro Assemblea convocata secondo le Modalità della Assemblea Ordinaria un Presidente e un Segretario, che durano in carica due anni o comunque fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in essere.
Le citate cariche elettive della sezione devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Ogni modifica alla struttura o esistenza della Sezione, una volta costituita, sono materia di una specifica Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione.
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della Società per quanto concerne le attività della Sezione Stessa, e rende atto del suo operato al Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento di una Sezione per essere valido deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può procedere allo scioglimento d'ufficio di una Sezione solo per gravissimi motivi, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Le Sezioni operano secondo i Regolamenti definiti dal Consiglio Direttivo.


Articolo 11. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Membri Ordinari, da quelli di Diritto e da quelli Cooptati.
I Membri Ordinari del Consiglio Direttivo vengono eletti democraticamente dalla Assemblea Ordinaria dei soci e durano in carica due anni. Il numero dei Membri Ordinari del Consiglio Direttivo da eleggere è il 10% (dieci percento) del numero dei Soci tesserati per l'anno precedente arrotondato alla unità superiore, e non sarà comunque mai inferiore a due e superiore a sei. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. Fanno pure parte di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Sezioni, che perdono però tale diritto in caso di scioglimento della loro Sezione.
Durante il proprio mandato il Consiglio Direttivo può Cooptare fino ad un massimo di tre membri. dietro delibera specifica unanime del Consiglio Direttivo stesso.
I Membri Cooptati rimangono in carica in coincidenza con il mandato dei Membri Ordinari.
Ogni membro del Consiglio Direttivo ed il Presidente hanno diritto ad un voto.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio si riunisce normalmente ogni tre mesi e tutte le volte che il Presidente o almeno tre membri ne facciano richiesta.
Il Consiglio non può ritenersi validamente riunito se non è presente all'ora fissata almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri regolarmente convocati.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a firma del Presidente.
I posti di Consigliere eletto che si rendessero vacanti verranno coperti da quei Soci che nella votazione elettiva dell'Assemblea abbiano raggiunto il maggior numero di voti dopo gli eletti, o in mancanza di questi, tramite cooptazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Segretario Generale
Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire la carica di Vice Presidente ad uno o più dei suoi membri, per scopi di rappresentanza.
Al Consiglio Direttivo competono l'esame e la accettazione delle domande dei nuovi Soci, la redazione dei Regolamenti e l'attuazione degli scopi della Associazione; perciò spetta al Consiglio Direttivo la formulazione del programma finanziario dell'Associazione, nonché la fissazione delle quote associative e di utilizzo degli impianti.


Articolo 12. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è l’Organo di Giustizia della Associazione.
Ad esso competono i giudizi sulle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei Soci.
Il giudizio del collegio dei Probiviri è inappellabile, ed al Collegio spetta pure la determinazione delle sanzioni da applicare che possono, nei casi gravi, comportare anche la radiazione.
La radiazione, se comminata, deve essere ratificata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari, Benemeriti, Sostenitori od Aderenti, aventi compiuto il ventunesimo anno di età alla data dell'Assemblea Elettiva. Vengono eletti a scrutinio segreto dalla Assemblea Ordinaria e durano in carica due anni. I posti che si rendessero vacanti verranno coperti da quei soci che nella votazione elettiva abbiano ricevuto il maggior numero di voti dopo gli eletti, o tramite nuova elezione per le sole posizioni scoperte, da tenersi durante la successiva assemblea ordinaria.


Articolo 13. IL PRESIDENTE
Il Presidente viene democraticamente eletto dalla Assemblea Ordinaria dei soci e dura in carica quattro anni. Al presidente spettano tutti i rapporti di rappresentanza con Enti o Federazioni italiane ed estere ed ogni azione inerente allo sviluppo della Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo
Egli presiede le Assemblee dei soci ed il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della Associazione per gli atti di Ordinaria Amministrazione nonché per quelli di Straordinaria Amministrazione, che esercita previa autorizzazione del Consiglio.
Le dimissioni del Presidente per divenire effettive devono essere accettate in blocco dal Consiglio. Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà compito di una Assemblea Straordinaria appositamente indetta eleggere un nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario.


Articolo 14. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella sua prima riunione ed è Delegato alla Ordinaria Amministrazione della Società, che esercita in accordo con il Presidente, ed ai rapporti epistolari con i soci, con la FITARCO e con altre Associazioni per la pratica del Tiro con l'Arco italiane ed estere. Può essere incaricato, per delega del Consiglio direttivo o del Presidente, anche di atti di Straordinaria Amministrazione. Il Segretario Generale rende atto del suo operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo.


Articolo 15. ENTRATE A FONDO COMUNE
Le entrate della Associazione comprendono le quote dei Soci stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, le quote di utilizzo degli impianti, i proventi di iniziative varie ed eventuali donazioni a favore dell'Associazione.
Gli utili, gli avanzi di gestione, le eventuali eccedenze di attività sulle passività di bilancio andranno a costituire un fondo comune della Associazione, del quale non potrà essere chiesta la divisione dai singoli Soci durante la vita dell'Associazione, né di esso potrà essere pretesa una quota in caso di recesso o di radiazione salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.
Nel caso specificatamente autorizzato dal Consiglio Direttivo che una sezione abbia autonomia amministrativa, le eccedenze di detta sezione costituiscono fondo comune della Sezione stessa, che verrà conglobato nel fondo comune della Associazione in caso di scioglimento della Sezione.


Articolo 16. BILANCIO
Entro il mese di Aprile di ciascun anno verrà preparato, a cura del Segretario Generale, il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.
I bilanci saranno corredati dalla relazione del Presidente.
I bilanci delle Sezioni con autonomia amministrativa, preparati a del Segretario della Sezione, verranno consolidati con i relativi bilanci della Associazione.


Articolo 17. LIBRI SOCIALI
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo saranno trascritte su libri separati, anche a fogli mobili.


Articolo 18. MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo da una Assemblea Straordinaria convocata su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.


Articolo 19. DURATA DELLA ASSOCIAZIONE
La durata della Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato solo all'unanimità da una Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In caso di scioglimento, l’Assemblea che lo avrà deliberato designerà tre membri con l’incarico della liquidazione dei beni della Associazione.
L'eventuale attivo netto di bilancio ed il fondo comune in caso di scioglimento per qualunque causa saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, generali e speciali.
Il presente statuto si intende accettato incondizionatamente da ogni Socio per il solo fatto di aver ottenuto tale qualifica. 


IL PRESIDENTE Emilio Mecchina

IL SEGRETARIO GENERALE Antonella Fracchiolla